FOCUS PRO - Banner immagine sotto testata. Focus associato in Pagine

Fringe benefit 2024 per l’affitto e il mutuo dell’abitazione principale

Chiarita la portata della nuova disposizione che fa riferimento alla «prima casa»

08 marzo 2024

Con la circolare n. 5, pubblicata ieri, sono arrivati i primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte in tema di redditi di lavoro dipendente dalla legge di bilancio 2024 e dal c.d. DL “Anticipi”, tra cui la nuova disciplina dei fringe benefit 2024

Tra le novità introdotte da tale norma, vi è la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le “spese per l’affitto della prima casa” o quelle “per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

L’art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023 ha previsto, in deroga alla prima parte dell’art. 51 comma 3 del TUIR, una nuova soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024, fissata a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro solo per i dipendenti con figli a carico.

 Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate rileva che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Ciò premesso, in relazione alla disposizione in commento, secondo l’Agenzia valgono, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari nn. 35/2022 e 23/2023.

Quanto alla nuova disposizione, la norma fa riferimento alla nozione di “prima casa”, senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata.

A tal fine, per ragioni logico-sistematiche, l’Agenzia delle Entrate ritiene che rilevi la nozione di “abitazione principale” prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli art. 15 comma 1 lettera b (interessi passivi per mutui), e 16 (canoni di locazione) del TUIR.

In particolare, in materia di detrazione per interessi passivi per mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera b) del TUIR, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente

In materia di detrazione per canoni di locazione, l’art. 16 comma 1-quinquies del TUIR prevede, infine, che l’abitazione principale sia quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Con riguardo poi alle “spese per l’affitto”, secondo l’Agenzia delle Entrate deve farsi riferimento al canone che deriva dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Il contribuente, inoltre,  non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In relazione ai documenti necessari, la circ. n. 5/2024 afferma che è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati (cfr., per quanto compatibile, circ. n. 35/2022).

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.