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Esonero dal certificato di agibilità per i subordinati dello spettacolo

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9396/2024, si è pronunciata in materia di certificato di agibilità riguardante i lavoratori dello spettacolo

11 aprile 2024

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9396/2024, si è pronunciata in materia di certificato di agibilità riguardante i lavoratori dello spettacolo, analizzando in particolare la questione dell’applicabilità retroattiva delle modifiche alla normativa contenuta nell’art. 6 del DLgs. C.P.S. 708/47. La  questione non è stata risolta, in quanto rimessa dai giudici alle Sezioni Unite

La pronuncia si riferiva ad un’emittente radiofonica, dove amministratore e l’emittente stessa erano stati sanzionati per aver impiegato dei lavoratori appartenenti alla categoria dei lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3, n. da 1 a 14, del DLgs. C.P.S. 708/47, senza certificato di agibilità, come invece richiesto ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. Poiché in sede di appello non era stato eseguito un accertamento sulla natura dei rapporti di lavoro, trattandosi di un dato irrilevante secondo la disciplina ratione temporis applicabile, la società aveva rivendicato l’applicabilità retroattiva della normativa successivamente intervenuta, allegando la natura subordinata dei rapporti di lavoro.

La natura subordinata del rapporto è infatti divenuta un elemento rilevante con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), avendo il comma 1097 dell’art. 1 di tale legge escluso l’obbligo di richiedere il certificato in argomento in relazione alle prestazioni rese da lavoratori subordinati se utilizzati nei locali di proprietà o di cui le imprese abbiano un diritto personale di godimento, con conseguenti regolari versamenti contributivi presso l’INPS.

La L.205/2017,  con riferimento ai rapporti di lavoro autonomo,  aveva delimitato l’obbligo in questione alle prestazioni d’opera “per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi” di durata superiore a 30 giorni. Il certificato , in ogni caso,  è sempre previsto, per qualsivoglia prestazione di lavoro autonomo nei locali di proprietà o di cui le imprese committenti avessero un diritto personale di godimento, a prescindere dalla durata e dalle caratteristiche della prestazione stessa.

L’art. 3-quinquies comma 1, lett. a), del DL 135/2018, dispone che le predette imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del DLgs. C.P.S. 708/47 sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, senza prevedere requisiti di durata della prestazione, per cui, in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo e quella per cui i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (indicati al n. 23-bis) dell’art. 3 del DLgs. C.P.S. 708/47) sono obbligati a richiedere loro stessi il certificato di agibilità, salvo l’obbligo di custodia dello stesso posto a carico del committente.

L’INPS, con il messaggio n. 1612/2019, ha poi precisato che l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità grava sempre in capo al datore di lavoro/committente (quindi al soggetto che effettivamente contrattualizzi il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici) e qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), è comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Con la pronuncia  n. 9396/2024 i giudici hanno quindi evidenziato che per i lavoratori subordinati l’esonero non opera nel caso in cui la prestazione di tali lavoratori sia resa nei locali appartenenti a terzi, operando solo nei casi in cui la prestazione stessa sia resa nei locali di proprietà del datore di lavoro o in locazione al medesimo.

La Cassazione ha così affermato che alla luce della normativa successivamente introdotta, la condotta attribuita alla società sanzionata non sarebbe stata sanzionabile, in quanto la mancata richiesta del certificato di agibilità riguardava lavoratori subordinati occupati presso la sede della società medesima e per i quali risultava pacificamente adempiuto l’obbligo contributivo.