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Novità decreto milleproroghe

06 marzo 2024

Decreto milleproroghe/Agevolazioni
Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (GU 28 febbraio 2024, n. 49)
Decreto Milleproroghe 2024: conversione in legge

La legge di conversione del Dl 215/2023 (Decreto Milleproroghe), in vigore dal 29 febbraio 2024, ha differito al 15 marzo 2024 il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della pace fiscale.

Secondo quanto stabilito dalla norma, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 ad opera della legge 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024.

Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.

Infine, sono differite al 15 marzo 2024 anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla legge 100/2023) per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Inoltre, si segnala che in sede di conversione è stato previsto (articolo 3, comma 12-terdecies, Dl 215/2023) che i benefici prima casa «under 36» di cui all’articolo 64, commi 6-11, Dl 73/2021 (esenzione dalle imposte d’atto e, per gli atti imponibili Iva, credito d’imposta pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, nonché esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati) sono applicabili ai contratti definitivi di compravendita immobiliare stipulati entro il 31 dicembre 2024, purché il contratto preliminare di acquisto sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023. Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, utilizzabile nell’anno 2025.

Tra le altre novità segnaliamo quelle relative alla:

- riapertura dei termini per il ravvedimento speciale di cui all’articolo 1, commi 174-178, legge 197/2022. Questo istituto della pace fiscale si applica anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento delle somme dev’essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 oppure in quattro rate trimestrali di pari importo (31 marzo 2024; 30 giugno 2024; 30 settembre 2024; 20 dicembre 2024);

- proroga al 1° gennaio 2025 della modifica al regime Iva delle operazioni effettuate dagli enti associativi sportivi e dai partiti politici (operazioni nei confronti degli associati, cessioni di pubblicazioni, somministrazioni di alimenti e bevande presso i bar interni). Solo da tale data le operazioni perderanno l’esclusione da Iva e saranno, almeno alcune di esse, esenti (articolo 5, comma 15-quater, Dl 146/2021).